Il Tribunale tranese fa corretta applicazione del principio stabilito dalla Suprema Corte, secondo cui nel giudizio di ripetizione di indebito avente ad oggetto rimesse su conto corrente ritenute illegittime l’attore è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì onerato della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse.
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sentenza-Tribunale-di-Trani-n.-1079_2020