L’autore esamina l’applicazione dell’art. 68 Cost. come modificato nel 1993
e della legge n. 140/2003 di attuazione di tale disposizione nel processo civile, analizzando in particolare l’ipotesi in cui in un giudizio di risarcimento danni per diffamazione a seguito di dichiarazioni rese da un parlamentare, anche a mezzo stampa, viene eccepita l’insindacabilità delle espressioni usate dal parlamentare.
L’autore pone in evidenza che la deliberazione della Camera che dichiara
l’insindacabilità dell’opinione espressa dal parlamentare non consente al
giudice civile di decidere diversamente, potendo questi solo sollevare il conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale, con sospensione del processo.
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Trisorio-Liuzzi-GPC_2020-3